Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, limitatamente alla quota variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  1. Abitazioni con unico occupante riduzione del 30%;
  2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%;
  3. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30%;
  4. Fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.